di Federico Serratore | Il DL Rilancio pubblicato in GU tra il 19 e il 20 maggio 2020, poi convertito in L. n. 77/2020, ha introdotto, tra le varie novità, un regime fiscale agevolato per le persone fisiche che investono in start-up innovative e Pmi innovative. L’art. 38 del DL Rilancio (Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative), comma 7, ha previsto l’inserimento dell’art. 29 bis al DL 179/2012, con la conseguente introduzione di ulteriori misure fiscali appannaggio degli operatori nell’ambito delle attività innovative e di ricerca e sviluppo.
Le risorse aggiuntive contemplate dall’art.38 del DL Rilancio
Il comma 1 dell’art. 38 ha consentito di destinare risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, relativamente al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.
Più nello specifico è stato adottato un incremento della dotazione finanziaria del principale strumento nazionale “Smart&Start Italia” (istituito con decreto del MISE n. 264/2014), attraverso cui si è voluto rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle realtà innovative.
Il secondo comma dell’art. 38 prevede che relativamente all’anno di imposta 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start-up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto, finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Con tale dotazione, l’intento del legislatore è stato quello di voler favorire una maggiore interazione tra le realtà innovative e gli investitori, che da sempre rappresenta una complicazione non da poco per gli imprenditori 4.0. Reperire fonti di capitale da poter investire nelle proprie idee imprenditoriali, infatti, rappresenta una delle sfide principali per i professionisti digitali.
Il terzo comma dell’art. 38 ha disposto che al Fondo di sostegno al venture capital sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, sempre istituiti con DL n. 179/2012, convertito in L. 221/2012, oltreché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up e delle Pmi innovative.
Merita, altresì, menzionare l’introduzione di uno strumento di equiparazione delle startup innovative alle università e agli istituti di ricerca, che consente di includere le spese ammissibili ai fini della determinazione del calcolo del credito di imposta concesso per le attività di ricerca e sviluppo, ivi includendo quelle derivanti da conferimenti di incarico sottoscritti con le imprese innovative e afferenti a tali voci di spesa.
La norma di cui al citato art. 38, inoltre, al fine di tutelare maggiormente le startup innovative, proroga di 12 mesi il termine di permanenza delle stesse nella sezione speciale del registro delle imprese. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi, sono, quindi, prorogati di un anno.
Investimenti di persone fisiche nel capitale sociale di start-up
Tra le novità di maggior rilievo, vi è la misura relativa agli investimenti effettuati dalle persone fisiche, in particolare quella afferente alla detrazione dall’Irpef del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, sia nell’ipotesi di investimento diretto, sia nell’ipotesi di investimento effettuato per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
Tale detrazione opera a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. Occorre, inoltre, precisare che l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.
Supporti all’intrattenimento digitale
L’art. 38 del Decreto Rilancio, inoltre, si occupa di incentivare lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale. A tal fine il comma 12 dispone che presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo per l’intrattenimento digitale, che vanta una dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l’anno 2020. Il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogame, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 % delle spese ammissibili, per un importo compreso tra 10.000 euro e 200.000 euro per singolo prototipo.
Patent Box e bonus formazione 4.0
Le misure sopra citate, sebbene non sufficienti per garantire lo sviluppo e la crescita delle imprese innovative, soprattutto se rapportate alle misure disposte da altri stati, anche Europei, rappresentano certamente un’ottima base di partenza che ci si auspica possa accrescersi sempre più.
Le startup, così come le PMI, innovative, necessitano infatti di notevoli capitali per potersi affermare nel mercato di riferimento e, atteso che il mercato del Venture Capital e dei Business Angel risulta ancora ridotto rispetto, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, alle esperienze americane o cinesi, che hanno avuto la capacità di forgiare numerosi unicorni, il settore pubblico deve necessariamente svolgere un ruolo trainante per lo sviluppo delle idee innovative.
Vi sono ulteriori strumenti che possono offrire soluzioni su misura agli imprenditori 4.0. Tra i tanti, il Patent Box, un regime di tassazione opzionale applicabile ai redditi di impresa che scaturiscono dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di processi e formule relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, tutelabili sotto il profilo giuridico, i cui beneficiari sono i titolari di reddito di impresa. In quest’ambito, le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo godono di una agevolazione che consente loro di escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo o dalla cessione di beni immateriali attraverso il suddetto Patent Box.
Ancora, il Bonus Formazione 4.0, una misura che consente di ottenere un credito di imposta che può arrivare fino al 60%, in tutte quelle attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze innovative, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Big Data e analisi dei dati, Cloud, Cyber Security, Realtà Virtuale, Realtà Aumentata e Internet of Things.