di Piergiorgio Riani* | ingegnere esperto in sicurezza di Om. En Consulenze
Con il termine “Transizione 4.0” si intende lo sviluppo del “Piano Industria 4.0”, introdotto dal Governo con la Legge di bilancio n.232 dell’11 dicembre 2016. Il piano ha subito una prima evoluzione con l’introduzione delle Leggi di bilancio 205/2017 e 145/2018, prendendo il nome di “Piano Impresa 4.0” e successivamente, con la Legge di bilancio n.160 del 27 dicembre 2019 si è trasformato in “Transizione 4.0”, concetto ribadito anche con la Legge n.178 del 30 dicembre 2020. Il cambiamento non sta solo nel nome ma anche nella volontà di estendere le agevolazioni previste a tutti i settori economici, con l’obiettivo di sostenere le imprese nel medio-lungo periodo non solo in maniera episodica, e incentivare a effettuare investimenti per allinearsi alla nuova rivoluzione industriale. Quest’ultima, ancora in corso, permetterà l’avvento definitivo della cosiddetta “Industria 4.0”, che prevede la possibilità di comandare e monitorare i processi da remoto per far sì che siano più sicuri che mai e che gli sprechi vengano ridotti al minimo.
L’iperammortamento
Tra le misure previste ha assunto una rilevanza notevole “l’iperammortamento” (Legge di bilancio 205/2017) che consiste nella maggiorazione al 150% dei costi di ammortamento relativi all’acquisto di beni materiali strumentali nuovi, indicati nell’allegato A della legge 232/2016, e che rappresenta quindi una forma di aiuto molto forte. Tale incentivo è stato successivamente convertito in credito d’imposta con la Legge 160/2019, diventando fruibile per sempre più imprese di piccola e media dimensione, che hanno approfittato dell’occasione per modernizzare i loro processi.
Purtroppo, oggi, questo tipo di mercato (soprattutto quello comprendente il settore agricolo e zootecnico) registra ancora diversi punti di disallineamento tra le aziende della domanda e le aziende dell’offerta (provider di soluzioni tecnologiche e/o servizi). Uno di questi è dovuto al linguaggio e alla terminologia adottati dalle diverse imprese: un mercato emergente, del resto, porta con sé innovazione e, di conseguenza, termini e concetti nuovi, spesso non del tutto o non omogeneamente definiti.
Un processo complesso e delicato
Nel tentativo di dare un chiarimento in questo senso, è bene ricordare che le categorie incentivabili, definite con la Legge 160/2019, sono principalmente due:
- beni materiali (art.1 comma 189): si suddivide a sua volta in 3 sottoinsiemi.
beni del primo gruppo (beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti);
beni del secondo gruppo (sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità);
beni del terzo gruppo (dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”).
- beni immateriali (art.1 comma 190): comprende software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.
Per i beni strumentali immateriali, il credito d’imposta fruibile corrisponde al 15% del costo di investimento per acquisti fino a 700.000€; per i beni strumentali materiali gli incentivi ammontano al 20% della quota dell’investimento per acquisti compresi tra i 2,5 milioni e i 10 milioni di euro, al 40% in caso di investimento fino a 2,5 milioni di euro.
Per tutti i beni immateriali non compresi nell’allegato A della Legge 232/2016 il credito fruibile ammonta al 6% del valore di acquisto.
Inoltre, è bene specificare che per tutti gli investimenti di valore inferiore a 300.000€ è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal rappresentante legale dell’azienda per poter accedere ai benefici fiscali, mentre per tutti i beni di valore superiore a 300.000€ è necessaria una perizia giurata redatta da un ingegnere (o da un perito industriale) iscritto all’albo professionale. Tale perizia giurata è valida per un singolo bene (o per un insieme di macchinari nel caso di una linea di produzione industriale) e deve essere integrata da un’analisi tecnica che riporti nel dettaglio una descrizione del bene in oggetto, del suo costo, dei suoi componenti accessori e che, soprattutto, dimostri come il macchinario riesca a soddisfare i 5 requisiti obbligatori più almeno 2 dei 3 requisiti opzionali che ne attestino la conformità al paradigma 4.0.
Industria 4.0: occorrono competenze specifiche
È chiaro quindi che si tratta di un processo molto delicato che richiede necessariamente l’intervento di un soggetto terzo con chiare competenze in materia, che possa prendere visione del soddisfacimento di tutte le caratteristiche richieste e sia specializzato in un lavoro di questo tipo. I benefici che può comportare una perizia giurata sono molteplici: innanzitutto, attraverso questo documento è possibile avere accesso automatico al credito d’imposta in fase di redazione di bilancio; altro notevole vantaggio è rappresentato dalla cumulabilità con altri incentivi compresi nel piano “Transizione 4.0”, quali, ad esempio, la misura Sabatini per beni strumentali, il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, la Patent Box, il bonus fiscale ACE (Aiuto alla Crescita Economica), gli incentivi per startup e Pmi innovative, il Fondo Centrale di Garanzia; la possibilità di fruire dei benefit anche in caso di acquisto di beni usati e/o revamping di beni già in proprio possesso (come stabilito dalla circolare n°4/E del 30 Marzo 2017); infine, ma non per importanza, la garanzia di assoluta sicurezza di poter accedere al credito d’imposta stabilito dal piano “Transizione 4.0”. L’ultimo dei vantaggi riportati merita una rilevanza particolare, poiché non è scontato che una semplice dichiarazione sostitutiva firmata dal rappresentante legale aziendale permetta di accedere senza problemi agli incentivi ed inoltre le conseguenze di un errore o dimenticanza nelle dichiarazioni potrebbe configurarsi in un reato fiscale e dichiarazione mendace per l’acquirente. Dimostrare la presenza di tutti i requisiti necessari per l’interconnessione non è di certo cosa immediata, soprattutto per quanto riguarda i requisiti obbligatori numero 2 (interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program) e numero 3 (integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo), i quali richiedono la presenza di un flusso costante di informazioni in ingresso e in uscita dalla macchina.
L’affidamento a una figura terza, iscritta a un albo professionale, non solo può garantire la completezza nella redazione tecnica da allegare alla perizia ma, in caso di eventuali dubbi in merito o di mancata conoscenza, può anche fornire supporto per arrivare al raggiungimento degli incentivi ottenibili che non si limiterebbero al solo credito d’imposta.
L’articolo integrale è pubblicato sul numero 10 di Elettronica AV